La sicurezza del latte, della carne e degli altri alimenti di origine animale passa anche attraverso il controllo delle sostanze utilizzate negli allevamenti e dei residui che possono derivarne. Su questo fronte interviene il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre e in vigore dal 23 ottobre 2026.

Il provvedimento adegua l’ordinamento nazionale ai regolamenti europei 2022/1644 e 2022/1646, che definiscono prescrizioni e modalità di esecuzione dei controlli ufficiali sulle sostanze farmacologicamente attive e sui loro residui. Il suo interesse per la professione veterinaria riguarda soprattutto la programmazione delle verifiche, il coordinamento tra autorità e laboratori e gli interventi da attivare quando emerge una non conformità.

Un ambito che comprende anche le sostanze vietate

Il decreto riguarda le sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, ma anche quelle vietate o non autorizzate, e i rispettivi residui negli animali destinati alla produzione di alimenti e nei prodotti di origine animale.

Il Piano nazionale residui (PNR) costituisce lo strumento di riferimento per queste attività. Il suo campo di indagine comprende gli alimenti di origine animale, gli animali vivi, i tessuti, i fluidi biologici, gli escrementi e l’acqua di abbeveraggio. Restano ferme le disposizioni applicabili ai controlli sull’alimentazione degli animali.

L’intervento normativo si concentra quindi sul sistema dei controlli ufficiali: non introduce nuovi tempi di sospensione o una nuova disciplina generale della prescrizione veterinaria.

Il Piano nazionale residui si articola in tre componenti

Il decreto disciplina il PNR attraverso tre componenti, con finalità e criteri di campionamento differenti.

Il Piano mirato, basato sul rischio, riguarda gli animali destinati alla produzione di alimenti e gli alimenti di origine animale prodotti in Italia e negli altri Stati membri. Serve a verificare l’eventuale presenza di sostanze vietate o non autorizzate e il rispetto dei limiti massimi di residui e dei tenori massimi previsti dalla normativa.

Il Piano di sorveglianza prevede invece un campionamento casuale di prodotti di provenienza nazionale ed europea, per ricercare un’ampia gamma di sostanze mediante metodi analitici a prestazioni elevate.

Il Piano Paesi terzi, anch’esso basato sul rischio, riguarda gli animali e i prodotti di origine animale destinati al consumo umano importati da Paesi extra UE. Disciplina i controlli alle frontiere per verificarne la conformità alla legislazione europea. Il Ministero della Salute o le autorità territoriali competenti possono inoltre disporre controlli mirati durante la commercializzazione dei prodotti importati destinati direttamente al consumatore finale.

A queste attività possono aggiungersi controlli extrapiano, programmati dal Ministero o dalle Regioni e Province autonome per rispondere a specifiche esigenze nazionali o locali.

Coordinamento nazionale e ruolo dei laboratori

Il Ministero della Salute è l’autorità centrale responsabile della predisposizione, dell’organizzazione e del coordinamento del PNR. Tra i suoi compiti rientrano l’aggiornamento annuale del Piano, la raccolta dei risultati e l’elaborazione di indicazioni operative per assicurare comportamenti omogenei sul territorio nazionale. Restano ferme le competenze delle Regioni, delle Province autonome e delle aziende sanitarie locali.

A supporto del Ministero è previsto un gruppo di lavoro permanente, denominato “Gruppo residui”, incaricato, tra l’altro, di esaminare gli esiti dei controlli e contribuire all’aggiornamento della programmazione. I componenti e le modalità di funzionamento dovranno essere definiti con decreto ministeriale entro 120 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

L’Istituto superiore di sanità è individuato come laboratorio nazionale di riferimento per i residui di sostanze farmacologicamente attive. Le analisi dei campioni sono affidate agli Istituti zooprofilattici sperimentali o, in casi particolari, ad altri laboratori individuati dal Ministero.

Non conformità: indagini e interventi tempestivi

Un passaggio di particolare rilievo operativo riguarda la gestione degli esiti non conformi. Il decreto stabilisce che le azioni successive al riscontro debbano essere immediate e coerenti con la non conformità rilevata.

Gli interventi devono consentire di determinarne l’origine e l’entità, stabilire le responsabilità dell’operatore e assicurare che quest’ultimo rimedi al problema e ne impedisca il ripetersi.

In caso di sospetta o accertata non conformità, l’autorità competente deve attivare comunicazioni immediate e contestuali ai soggetti istituzionali indicati dal decreto. Tra questi rientra l’ASL competente per l’allevamento di origine, affinché possano essere avviate senza ritardo le indagini necessarie. In caso di contestazione, il provvedimento rinvia agli articoli 7 e 8 del d.lgs. 27/2021.

La rendicontazione comprende anche ciò che avviene dopo l’analisi: nel sistema NSIS/RaDISAN devono essere inseriti i dati dei campionamenti e degli esami, le azioni intraprese e la causa della non conformità, oltre ai dati dei campionamenti su sospetto.

Il significato per i veterinari che seguono gli allevamenti

Per i veterinari impegnati nei controlli ufficiali, il decreto definisce il quadro nazionale di riferimento per la programmazione e la gestione delle attività sui residui.

Per chi segue gli allevamenti, la rilevanza pratica emerge soprattutto quando un controllo richiede di ricostruire l’origine di una non conformità. In questo contesto, la documentazione dei trattamenti, la corretta identificazione degli animali e la gestione dei tempi di sospensione costituiscono elementi essenziali per valutare quanto accaduto e individuare le misure correttive. Si tratta di aspetti della gestione sanitaria aziendale la cui importanza va letta alla luce delle indagini e degli interventi previsti dal sistema dei controlli.

Il provvedimento aggiorna infine il d.lgs. 158/2006, abrogandone specifiche disposizioni, tra cui gli articoli 9, 11, 12 e 20 e gli allegati I, II, III e IV. L’adeguamento nazionale rende così coerente il quadro dei controlli sui residui con le disposizioni europee, mantenendo al centro il collegamento tra verifica analitica, accertamento delle cause e prevenzione del ripetersi delle irregolarità.

Fonte: decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 178, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 234 dell’8 ottobre 2026, pp. 5–9.